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IN VIGORE IL DECRETO LEGGE DELLE `RIAPERTURE`
Pubblicato il DL 65 sulla Gazzetta Ufficiale del 18 maggio

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.117 il Decreto Legge 18 maggio n. 65 cosiddetto “riaperture”.

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato il Decreto che introduce misure urgenti relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19. In sintesi i contenuti del nuovo decreto in vigore dal 18 maggio 2021:

SPOSTAMENTI

  • dall’entrata in vigore del decreto, il divieto di spostamenti dovuti a motivi diversi da quelli di lavoro, necessità o salute, attualmente previsto dalle ore 22.00 alle 5.00, sarà ridotto di un’ora, rimanendo quindi valido dalle 23.00 alle 5.00. A partire dal 7 giugno 2021, sarà valido dalle ore 24.00 alle 5.00. Dal 21 giugno 2021 sarà completamente abolito;

RISTORAZIONE

  • dal 1° giugno sarà possibile consumare cibi e bevande all’interno dei locali anche oltre le 18.00, fino all’orario di chiusura previsto dalle norme sugli spostamenti;

CENTRI COMMERCIALI

  • dal 22 maggio, tutti gli esercizi presenti nei mercati, centri commerciali, gallerie e parchi commerciali potranno restare aperti anche nei giorni festivi e prefestivi;

RIAPERTURE

  • anticipata al 24 maggio, rispetto al 1° giugno, la riapertura delle palestre;
  • dal 1° luglio potranno riaprire le piscine al chiuso, i centri natatori e i centri benessere, nel rispetto delle linee guide e dei protocolli;
  • dal 1° giugno all’aperto e dal 1° luglio al chiuso, sarà consentita la presenza di pubblico, nei limiti già previsti (25 per cento della capienza massima, con il limite di 1.000 persone all’aperto e 500 al chiuso), per tutte le competizioni o eventi sportivi (non solo a quelli di interesse nazionale);
  • dal 22 maggio sarà possibile riaprire gli impianti di risalita in montagna, nel rispetto delle linee guida di settore;
  • dal 1° luglio sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò potranno riaprire al pubblico;
  • parchi tematici e di divertimento potranno riaprire al pubblico dal 15 giugno, anziché dal 1° luglio;
  • tutte le attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi saranno di nuovo possibili dal 1° luglio;
  • dal 15 giugno saranno possibili, anche al chiuso, le feste e i ricevimenti successivi a cerimonie civili o religiose, tramite uso della “certificazione verde”. Restano sospese le attività in sale da ballo, discoteche e simili, all’aperto o al chiuso;

FORMAZIONE

  • dal 1° luglio sarà nuovamente possibile tenere corsi di formazione pubblici e privati in presenza.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RILASCIO E VALIDITÀ DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19

  1. La certificazione verde COVID-19, rilasciata ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, ha validità di nove mesi dalla data del completamento del ciclo vaccinale.
  2. La certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021 è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.

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