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CREDITO DI IMPOSTA SANIFICAZIONE: RIDIMENSIONATO L`IMPORTO DEL CREDITO SPETTANTE

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 302831 dell’11/9/2020 l’Amministrazione finanziaria ha indicato la misura percentuale di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione introdotto dall’articolo 125 D.L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), da applicare al credito teorico oggetto di precedente comunicazione.

Il provvedimento del 10 luglio 2020, prot. n. 259854, al punto 5.4, fissa il credito di imposta nella misura del 60% delle spese ammissibili sostenute nell’anno solare 2020 entro il limite di credito di 60.000 euro per beneficiario, ed è concesso nel rispetto del limite di spesa di 200 milioni di euro per l’anno 2020, pari all’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile richiesto moltiplicato per la percentuale di fruizione resa nota con il già menzionato provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, prot. n. 302831 del 11.09.2020.

Il citato provvedimento, infatti, ha fissato la percentuale di fruizione del credito d’imposta sanificazione pari a 15,6423%, ottenuta dal rapporto tra il limite massimo di spesa, fissato dal Decreto Rilancio in 200 milioni di euro, e gli importi complessivamente richiesti dai contribuenti nelle comunicazioni validamente inviate dal 20/7/2020 al 7/9/2020, pari a 1.278.578.142 euro.

Il credito spettante a ciascun beneficiario è pertanto pari:

  • all’importo risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia, moltiplicato per 15,6423%, con troncamento all’unità di euro;
  • entro il limite di euro 60.000.

L’Agenzia, inoltre, rendo noto che l’importo del credito effettivamente spettante a ciascun contribuente è consultabile nel proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Da ultimo si segnala che l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 52 del 14 settembre 2020, ha istituito il codice tributo “6917” per l’utilizzo in compensazione mediante il modello F24 del credito d’imposta in oggetto.

Il credito d’imposta, in relazione alle spese effettivamente sostenute, può essere utilizzato, tra l’altro, in compensazione, a partire dal giorno lavorativo successivo (quindi dal 12 settembre 2020) alla pubblicazione del provvedimento che definisce l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile (Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’11 settembre 2020 in commento).

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”. Nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere sempre indicato il valore “2020”. Ai fini dell’utilizzo in compensazione, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

Il credito d’imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo disponibile, tenuto conto delle fruizioni già avvenute o in corso e delle eventuali cessioni del credito a soggetti terzi, pena lo scarto del modello F24.


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