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RITARDI CARTE TACHIGRAFICHE: LA COMMISSIONE UE INDICA LE REGOLE DA SEGUIRE

Sul sito dell’Albo Autotrasportatori è pubblicato che le procedure amministrative di rilascio, rinnovo, smarrimento, sottrazione, deterioramento o scadenza delle carte tachigrafiche hanno subito un rallentamento a causa dell`emergenza sanitaria in corso. Per questo, il ministero dell`Interno ha disposto- con circolare del 24 marzo 2020 (che vi era stata trasmessa e che vi alleghiamo nuovamente) che non dovrà essere applicata alcuna sanzione nei confronti del conducente che abbia effettuato le registrazioni manuali come previsto dall’art.35 del Regolamento Ue n.165/2014 e che abbia con sé la ricevuta di avvenuta presentazione dell’istanza di rilascio/rinnovo riportante una data successiva al 23 febbraio 2020.

A seguito di tale informativa, la problematica si è posta anche a livello internazionale e la Commissione Ue ha diffuso una nota agli Stati membri, datata 8 aprile 2020, in cui specifica che nonostante non esista una base giuridica che autorizzi la Commissione a stabilire una deroga, nella sua qualità di custode dei trattati, la Commissione ha il diritto di tener conto di circostanze eccezionali.

Per questo la Commissione suggerisce che le autorità nazionali competenti si adoperino per fornire una nuova carta il più presto possibile dopo aver ricevuto una richiesta, ma in ogni caso entro un termine massimo di 45 giorni (contro gli attuali 15) e tengano conto in fase di controllo su strada delle circostanze eccezionali quando vengono effettuati i controlli di conformità al regolamento sul tachigrafo.

Per quanto riguarda le carte scadute, la Commissione invita il conducente ad avere sempre con sé la carta scaduta e presentarla su richiesta delle autorità di controllo, insieme alla prova della richiesta di sostituzione della carta alle autorità nazionali competenti. Oggi quindi, sia nei trasporti nazionali che in quelli internazionali, appare scongiurato un concreto pericolo di applicazione di sanzioni.

Inoltre, con una circolare del 17 aprile 2020 (in allegato n. 1) gli Interni hanno sottolineato che con i tachigrafi di nuova generazione sono stati introdotti controlli di sicurezza più stringenti che hanno evidenziato in alcuni casi un conflitto nell’uso delle carte aventi numerazione in modalità “multipla”, utilizzata per lo più nel caso di imprese di grandi dimensioni, per bypassare il tetto delle 62 carte consentito per una stessa impresa. La nuova struttura della carta tachigrafica italiana riporterà pertanto un numero che ne indica la tipologia, nel secondo carattere: 1 – carta conducente; 2 – carta officina; 3 – carta controllo; 4 – carta azienda.

Al fine di eseguire correttamente il trasferimento dei dati nel passaggio dalla carta azienda con vecchia numerazione alla nuova, saranno necessari alcuni accorgimenti e qualora necessario, potrà essere effettuato un intervento da parte dei Centri tecnici autorizzati. Le attuali carte circolanti rimarranno valide fino a scadenza e non sarà quindi necessario provvedere alla sostituzione.

 

NUOVO-STANDARD-NUMERAZIONE-CARTA-TACHIGRAFICA.pdf

 

Ritardi-carte-tachigrafiche.pdf


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