Le Notizie di Confartigianato Como

Informazioni per le imprese    Notizia generale

CIG edilizia: SCHEMA RIASSUNTIVO
(DOPO CIRCOLARE INPS 47/2020)

Ci sono limiti per le aziende?

L’unico limite sono le nove settimane che devono collocarsi nell’arco temporale 23.2.2020 – 31.8.2020.

 

Ci sono limiti per i lavoratori?

I lavoratori devono essere già in forza all’azienda richiedente alla data del 23.2.2020, fatte salve le ipotesi di trasferimento d’azienda di cui all’articolo 2112 c.c. e quelle di lavoratori che passino alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, per cui si computa anche il periodo durante il quale i lavoratori stessi sono stati impiegati presso il precedente datore di lavoro.

 

Quali semplificazioni sussistono in fase istruttoria?

Non è necessaria la dimostrazione della temporaneità dell’evento e la previsione di ripresa della normale attività.

Non è prevista per questa causale la relazione tecnica regolamentata dalla normativa vigente.

 

È previsto il pagamento diretto da parte dell’Inps?

In merito alle modalità di pagamento della prestazione, rimane inalterata la possibilità per l’azienda di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come, in via di eccezione, la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS; in conseguenza della particolare situazione di emergenza, in questo ultimo caso, le aziende potranno chiedere il pagamento diretto senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa.

In sostanza l’Inps dà la possibilità di non anticipare l’importo di Cassa integrazione.

 

E’ obbligatorio usufruire delle ferie arretrate?

L’Inps, ai fini della prestazione, ritiene che non vi sia l’obbligatorietà di procedere prima con il godimento delle ferie arretrate.

 

Entro quando va presentata la domanda?

Il termine di presentazione delle domande con causale “COVID-19 nazionale” è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell`attività lavorativa

 

Necessita dimostrare la temporaneità della situazione (previsione di ripresa)?

No, vista la situazione, l’Inps riafferma che la non necessità.

 

E’ prevista una procedura di consultazione sindacale da dimostrare all’INPS all’atto della presentazione dell’istanza?

All’atto della presentazione della domanda di concessione dell’integrazione salariale ordinaria e dell’assegno ordinario, non deve essere data comunicazione all’INPS dell’esecuzione di eventuali adempimenti nei confronti delle OO.SS., e l’Istituto potrà procedere alla adozione del provvedimento autorizzatorio, ove rispettati tutti gli altri requisiti (fermo restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto, se previsti,  che devono essere svolti, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva).


Print Friendly and PDF