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ISA - DICHIARAZIONI TARDIVE
L`Agenzia delle Entrate ha fornito un importante chiarimento - risposta n. 31 del 6 febbraio 2020 - in ordine alla possibilità di fruire dei benefici premiali ISA

L’Agenzia delle Entrate ha fornito un importante chiarimento – risposta n. 31 del 6 febbraio 2020 – in ordine alla possibilità di fruire dei benefici premiali ISA qualora i dati utili a consentire l’accesso al regime premiale siano indicati in una dichiarazione presentata entro i 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

La problematica è sorta in relazione al giusto significato da dare alla locuzione “dati dichiarati entro i termini ordinariamente previsti” utilizzata nella normativa relativa agli ISA. E’ stato infatti osservato che l’applicazione dei benefici premiali ISA è vincolata agli esiti dell’elaborazione dei dati dichiarati dal contribuente entro i termini ordinari di presentazione delle dichiarazioni dei redditi. Da ciò ne è derivata la questione di individuare correttamente i suddetti termini.

Nella risposta fornita, l’Agenzia ricorda che gli ISA esprimono, su una scala da 1 a 10, il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente anche al fine di consentire a quest’ultimo sulla base dei dati dichiarati entro i termini ordinariamente previsti l’accesso al regime premiale. Pertanto i dati dichiarati entro i termini ordinariamente sono utilizzati per calcolare il grado di affidabilità del contribuente cui è subordinata la fruizione dei benefici previsti dalla normativa.

Con riguardo alla problematica sollevata, l’Agenzia, rileva che sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza naturale dell’adempimento, sebbene sanzionate come dichiarazioni irregolari, e ritenute comunque idonee a sostituire quella presentata nei termini ordinari.

Pertanto, l’Agenzia conclude che, conseguentemente, il contribuente ha diritto ai benefici premiali ,anche in base alla dichiarazione “tardiva”, presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine. Tuttavia resta fermo, che “… il raggiungimento di un livello di affidabilità idoneo all’ottenimento di benefici premiali deve ritenersi subordinato alla circostanza che i dati dichiarati dal contribuente ai fini della applicazione degli ISA siano corretti e completi. Laddove il raggiungimento di una premialità sia l’effetto della dichiarazione di dati incompleti o inesatti non può ritenersi legittimo il godimento di un beneficio.”

Si ricorda che la presentazione di una dichiarazione tardiva entro i novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario è ravvedibile con la riduzione di un decimo della sanzione minima.


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