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FATTURA ELETTRONICA DIFFERITA:
POSSIBILE INDICARE COME DATA DELLA FATTURA QUELLA DI FINE MESE

Con la risposta n. 389 del 24 settembre 2019, accolta la richiesta della Confederazione che risolve le complicazioni relative alla gestione della data da indicare sulle fatture differite

La data della fattura differita può coincidere con quella di emissione dell’ultimo DDT, ma è comunque possibile indicare convenzionalmente la data di fine mese, rappresentativa del momento di esigibilità dell’imposta. È questa l’importante precisazione che emerge dalla lettura della risposta all’istanza di interpello n. 389 pubblicata il 24 settembre u.s., a maggior chiarimento della precedente circolare n. 14/E/2019 che lasciava irrisolti alcuni dubbi.

Ora, con la risposta in commento, a fronte di più cessioni effettuate nel mese di settembre 2019 accompagnate dai relativi DDT (datati 10, 20 e 28 settembre), nel campo “data” può essere indicato:

  • un giorno qualsiasi tra il 28 settembre ed il 15 ottobre 2019, qualora la data di predisposizione sia contestuale a quella di invio allo SDI (data emissione);
  • la data di almeno una delle operazioni (10, 20 o 28 settembre) e, come chiarito nella circolare n. 14/E/2019, preferibilmente la data dell’ultima operazione (28 settembre). E’ consentito, comunque, indicare convenzionalmente la data di fine mese (30 settembre 2019) rappresentativa del momento di esigibilità dell’imposta, fermo restando che la fattura potrà essere inviata allo SDI entro il 15 ottobre 2019.

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