CREDITI NON UTILIZZABILI, COME COMUNICARLO ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Pubblicato il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 23 novembre 21023, prot. n. 410221, con il quale vengono definite le modalità di comunicazione dei crediti di imposta non utilizzabili derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del D.L. n. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”), direttamente da parte dell’ultimo cessionario titolare dei crediti stessi, ai sensi dell’art. 25, comma 1 del Decreto Asset.
Sarà disponibile a partire dal 1° dicembre 2023 sulla Piattaforma Cessione Crediti del sito dell’Agenzia delle Entrate la nuova funzionalità dedicata alla suddetta comunicazione dei crediti inutilizzabili.
Con il nuovo servizio, la Piattaforma permette al soggetto interessato di indicare le rate dei crediti non utilizzabili. Nel dettaglio, il cessionario deve comunicare:
· nel caso di crediti tracciabili, il numero di protocollo telematico della comunicazione originaria (prima cessione o sconto in fattura) da cui sono derivate le rate;
· nel caso di crediti non tracciabili, il numero di protocollo telematico, i codici fiscali del cedente titolare della detrazione e del fornitore/primo cessionario) da cui sono derivate le rate.
In entrambi i casi, va indicata anche la data in cui l’attuale cessionario che effettua la comunicazione è venuto a conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito.
La comunicazione si ritiene accolta se il cessionario dispone di credito residuo sufficiente per la tipologia di credito indicata e la relativa rata annuale. In questo caso la comunicazione è immediatamente efficace e i crediti non risulteranno più nella disponibilità del cessionario.
La mancata comunicazione comporterà l’applicazione di una sanzione.