CCNL EDILIZIA: LE NOVITÀ DELLE CODE CONTRATTUALI 2023
ll 21 settembre 2023 ANAEPA Confartigianato Edilizia, insieme alle altre sigle datoriali e sindacali, ha sottoscritto una serie di accordi attuativi dei Contratti collettivi nazionali di lavoro Edilizia.
Di seguito un riassunto delle principali novità.
Istituzione, presso la Cassa edile/Edilcassa locale, del “Fondo territoriale per la qualificazione del settore – Formazione e incremento delle competenze professionali dei lavoratori”.
Il Fondo, in vigore dal 1° ottobre 2023 (con erogazione delle relative prestazioni dal prossimo 1° gennaio) è alimentato da un’aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro pari allo 0,20% della retribuzione imponibile.
Le risorse del Fondo sono destinate al finanziamento di una serie di prestazioni a favore delle aziende, tra cui incentivi riconosciuti sotto forma di compensazione sui contributi dovuti alla Cassa Edile/Edilcassa competente; “Buono formazione” pari ad euro 100 euro per ciascun operaio, da utilizzare per lo svolgimento di corsi di formazione professionalizzante non obbligatori, inclusi nel catalogo formativo nazionale (CFN); premialità corrispondente ad una riduzione del 50% sul contributo al Fondo, nel caso in cui il Mastro formatore Artigiano partecipi alla formazione pratica dei propri dipendendenti.
2) Ridurre del 10%, a decorrere dallo scorso 1° ottobre, le singole aliquote regionali di versamento delle Casse Edili/Edilcasse al Fondo nazionale anzianità professionale edile (FNAPE), attualmente vigenti. Inoltre, sempre dal 1° ottobre, alle Casse edili/Edilcasse che, con riferimento agli anni di erogazione 2016 – 2023, abbiano registrato un differenziale tra quanto versato e il loro effettivo fabbisogno, rapportato al fabbisogno stesso, superiore al 3% (valore soglia), sarà restituita una quota pari al 30% dell’importo eccedente tale valore soglia. In tal caso, la Cassa Edile/Edilcassa tratterà dai versamenti effettuati al Fondo/Ente FNAPE nel corso dell’anno il credito ad essa spettante, fino al raggiungimento dell’importo complessivo, imputando dette somme a riserva Ape. Tali somme dovranno essere utilizzate esclusivamente per la riduzione dei costi Ape per le imprese, sulla base di quanto previsto dagli accordi e contratti collettivi nazionali vigenti, fermo restando il versamento della Cassa/Edilcassa al FNAPE in ragione delle aliquote regionali. La riduzione dell’aliquota riconosciuta alle imprese grazie all’utilizzo delle risorse in parola non potrà comunque comportare l’azzeramento dell’aliquota stessa.
3) Modifiche al Regolamento del Fondo Prepensionamento (datato 10 settembre 2020) operanti dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2026. In favore dei lavoratori in possesso dei requisiti indicati dal Regolamento, la possibilità di accedere ad una delle seguenti opzioni (alternative tra loro):
· 24 mesi di integrazione al reddito più 24 mesi di contribuzione volontaria, da considerarsi contestuali;
· 48 mesi di contribuzione volontaria, nell’ipotesi che tali mesi consentano la maturazione del requisito pensionistico;
· 36 mesi di integrazione al reddito, nel caso in cui, al netto della NASpI, tali mesi consentano il raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.
Tra le modifiche concordate dalle Parti sociali si segnala una nuova prestazione riguardante l’integrazione dell’indennità di disoccupazione NASpI.
4) Distribuzione delle risorse accumulate dal Fondo Prepensionamento. Il 70% delle risorse del fondo Nazionale Prepensionamento, accantonate al 31 dicembre 2023, presenti nel fondo presso la CNCE, è destinato all’incremento di un ulteriore 1% mensile della retribuzione lorda per gli operai già iscritti o che aderiranno volontariamente con il proprio contributo, qualsiasi esso sia, ai Fondi previdenziali. Di conseguenza, per gli stessi la contribuzione sarà minimo al 3%. Tale previsione avrà durata sperimentale di tre anni a decorrere dal primo gennaio 2024. Il restante 30% delle risorse è invece diretto alle richieste di Prepensionamento degli operai.