AGGIORNAMENTI REGOLAMENTO F-GAS
Gli Organismi dell’Unione Europea stanno lavorando al tema degli F-GAS e, in attesa del testo finale del Regolamento che verrà proposto, si anticipano i percorsi di modifica.
il Consiglio dell’UE:
- ha proposto di abbassare il prezzo di assegnazione delle quote di HFC da 3 euro a 2 euro
- ha accettato di rinviare una serie di divieti, soprattutto per le pompe di calore, al fine di rendere la proposta più in linea con gli obiettivi fissati nell`ambito di REPowerEU, e per i commutatori ad alta tensione. L`accordo chiarisce inoltre su quali basi possono essere concesse eventuali esenzioni per motivi di sicurezza
- ha proposto di suddividere il divieto di alcune pompe di calore split in un primo divieto per i sistemi aria-acqua, per i quali le alternative sono più ampiamente disponibili, e in un secondo divieto per i sistemi aria-aria, per i quali è più difficile utilizzare alternative. Per bilanciare il tutto, sono state introdotte maggiori quote di immissione sul mercato degli HFC
- ha deciso di rinviare la riduzione dell`uso degli HFC negli inalatori-dosatori, per garantire la sicurezza dei pazienti, e di aumentare il numero di quote
- inoltre, il Consiglio ha aggiunto una clausola di sicurezza per consentire alla Commissione di reagire, attraverso atti delegati, per sbloccare un numero limitato di quote aggiuntive se i divieti proposti dovessero mettere a rischio il raggiungimento dell`obiettivo di diffusione delle pompe di calore richiesto da REPowerEU
- ha incluso divieti sull`uso del gas a effetto serra molto potente SF6, utilizzato nei dispositivi di commutazione elettrica, aggiungendo una serie di salvaguardie per evitare che tali divieti mettano a rischio il funzionamento delle reti elettriche
- ha reso meno prescrittive le disposizioni relative alle sanzioni, in modo che si adattino meglio ai diversi sistemi nazionali.
Tra gli articoli modificati, si segnala che all’art. 10, per quanto riguarda la certificazione e la formazione degli installatori, si specifica che “Entro [OP, inserire la data = tre anni dopo l`entrata in vigore del presente regolamento]. Gli Stati membri garantiscono che le persone fisiche certificate siano tenute a partecipare a corsi di aggiornamento o a completare un processo di valutazione di cui al paragrafo 3, almeno ogni sette anni. Gli Stati membri provvedono affinché le persone fisiche già in possesso di un certificato o di un attestato di formazione ai sensi del regolamento (UE) n. 517/2014 partecipino a tale corso di aggiornamento o completino tale processo di valutazione per la prima volta entro [OP, inserire la data = cinque anni dall`entrata in vigore del presente regolamento]”.
Il Parlamento Europeo:
- ha ampliato i settori coperti dal divieto dei gas fluorurati, tenendo conto della possibilità di utilizzo di gas alternativi ai fluorurati a effetto serra.
- ha proposto l`eliminazione graduale dell`uso dei gas fluorurati nei settori in cui è tecnicamente ed economicamente possibile farne a meno (gli impianti per l`aria condizionata, la refrigerazione, le pompe di calore e alcuni apparecchi elettrici).
- ha proposto modifiche sull`Allegato VII volte a rafforzare la riduzione degli idrofluorocarburi (HFC) nell’UE a partire dal 2039, con l`obiettivo di eliminarne il consumo e la produzione entro il 2050.
- ha approvato anche un migliore monitoraggio del commercio illegale di gas fluorurati, in linea con la prossima direttiva sulla criminalità ambientale.
Nel frattempo, si informa che Confartigianato, congiuntamente con CNA, ha predisposto anche una nota per sensibilizzare il Ministero dell’Ambiente circa le istanze del Settore e che nelle settimane scorse erano state attivate numerose iniziative congiunte per sensibilizzare anche il Parlamento europeo.