EVR (ELEMENTO VARIABILE RETRIBUZIONE) SETTORE EDILE IN PROVINCIA DI COMO
L’accordo di rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale del 29 dicembre 2022, attuativo delle disposizioni dei c.c.n.l. 3 marzo 2022 (Industria) e 4 maggio 2022 (Artigianato), ha disciplinato l’Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), che viene calcolato su base triennale.
La verifica relativa al raffronto tra il triennio 2022/2021/2020 ed il triennio 2021/2020/2019, il cui esito è stato ratificato nell’Accordo Collettivo Provinciale 28 febbraio 2023 “Verbale di verifica indicatori per erogazione EVR” sottoscritto tra ANCE COMO, Confartigianato Imprese Como, Confederazione Nazionale dell’Artigianato del Lario e della Brianza, FENEALUIL Alta Lombardia, FILCA-CISL dei Laghi e FILLEA-CGIL di Como, ha evidenziato l’incremento di tutti i quattro parametri individuati nell’accordo di rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale del 29 dicembre 2022, determinando pertanto le condizioni per l’erogazione, nel corso del 2023, dell’E.V.R. maturato nell’anno 2022, a livello territoriale, nella Provincia di Como.
Le singole Imprese potranno effettuare una verifica su due parametri aziendali (ore denunciate nelle Casse Edili, secondo le medesime modalità individuate al livello territoriale e volume d’affari IVA, come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA) secondo la procedura illustrata nel successivo paragrafo “Determinazione EVR aziendale–Procedura”, per determinare se dovranno erogare l’E.V.R. negli importi definiti a livello territoriale, nella misura del 65% o se non sono tenute ad erogarlo.
In assenza di verifica aziendale, le imprese dovranno erogare l’E.V.R. nelle misure definite a livello provinciale.
Gli importi dell’E.V.R., nelle misure ratificate dalle Parti Sociali con l’Accordo Collettivo Provinciale 28 febbraio 2023 “Verbale di verifica indicatori per erogazione EVR” ed indicate nelle tabelle che potrete scaricare in fondo alla presente newsletter (ridotte al 65% se l’eventuale verifica a livello aziendale di cui al successivo paragrafo sopra citato ha evidenziato un solo parametro positivo), andranno corrisposti a decorrere dalle competenze relative al mese di marzo 2023, ai soli lavoratori in forza nei singoli mesi. Il pagamento degli arretrati dal mese di gennaio 2023 dovrà essere effettuato entro e non oltre il termine di corresponsione della retribuzione relativa al mese di giugno 2023.
Agli operai l’E.V.R. andrà erogato in quote mensili, su base oraria, per le sole ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate, entro il limite di 173 ore mensili.
Per gli impiegati il riferimento è il periodo di lavoro ordinario effettivamente prestato, per un massimo di 12 mesi. Per gli impiegati con rapporti a tempo parziale, tali valori andranno riparametrati proporzionalmente rispetto al tempo pieno.
L’E.V.R. non ha incidenza su alcuno degli istituti retributivi contrattuali (mensilità aggiuntive, ferie, ecc.), ivi inclusi gli accantonamenti e le contribuzioni alla Cassa Edile nonché il trattamento di fine rapporto.
DETERMINAZIONE E.V.R. AZIENDALE – PROCEDURA
Come sopra anticipato, ogni impresa procederà, a livello aziendale, alla verifica dei seguenti due parametri aziendali:
- ore denunciate in Cassa Edile, raffrontando i trienni 2022/2021/2020 e 2021/2020/2019;
- volume d`affari IVA, rilevato dalle dichiarazioni annuali IVA, raffrontando gli stessi trienni 2022/2021/2020 e 2021/2020/2019.
Dovrà tenersi conto dei suddetti indicatori con riferimento all’azienda considerata nel suo complesso, al di là delle singole unità produttive dislocate a livello territoriale. Pertanto, nella verifica si dovrà tener conto non solo delle ore lavorate denunciate alla Cassa Edile di Como-Lecco, ma anche di quelle denunciate presso altre Casse Edili. A tal proposto si informa che, limitatamente a quanto attiene la verifica delle ore lavorate degli operai e denunciate alla locale Cassa Edile, la Cassa Edile di Como-Lecco provvederà a fornire alle imprese ad essa iscritte in Provincia di Como i dati relativi alle ore lavorate denunciate alla Cassa stessa per le singole annualità di riferimento, determinate secondo l’esercizio di bilancio della Cassa Edile (dal 1° ottobre al 30 settembre dell’anno successivo): tali dati verranno trasmessi automaticamente alle imprese tramite PEC, senza necessità di preventiva richiesta. Per le imprese con solo impiegati, in sostituzione del parametro delle ore denunciate in Cassa Edile, la verifica andrà effettuata con riferimento alle ore lavorate, così come registrate sul Libro Unico del Lavoro.
Effettuata tale verifica: - qualora i suddetti due parametri risultassero entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente, l`azienda erogherà l`E.V.R. nella misura stabilita a livello provinciale; - qualora entrambi i parametri a livello aziendale risultassero negativi, l’E.V.R. non sarà erogato; - qualora solo uno dei suddetti parametri risultasse negativo nel confronto triennale, l’azienda potrà erogare l’E.V.R. in misura pari al 65% di quella stabilita a livello provinciale.
Negli ultimi due casi previsti al paragrafo precedente, per poter beneficiare della riduzione/azzeramento dell’E.V.R., dovrà essere obbligatoriamente attivata la seguente procedura:
- entro e non oltre il 31 maggio 2023 l’impresa renderà un`autodichiarazione, tramite PEC o raccomandata A/R (vedi fac-simile riportato in allegato) all’Associazione di categoria di riferimento ed alla Cassa Edile competente territorialmente, dandone comunicazione alle R.S.A. o R.S.U., ove costituite, sul non raggiungimento di uno o entrambi i parametri aziendali (Confartigianato Como pagheconfcomo@legalmail.it – Cassa Edile Como-Lecco: co00@infopec.cassaedile.it).
- Confartigianato Como, per le imprese associate, informerà le Organizzazioni Sindacali territoriali e, se richiesto entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, attiverà un confronto con le stesse per la verifica dell`autodichiarazione, da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell`impresa stessa nonché della documentazione della Cassa Edile afferente le ore denunciate. Le imprese di nuova costituzione dovranno erogare l`E.V.R. nella misura fissata a livello territoriale.
Ai fini della procedura di cui ai paragrafi precedenti e fino al raggiungimento del parametro territoriale del triennio, il confronto temporale sarà effettuato anno su anno e biennio su biennio.
Rif. Giuseppe Contino
Mail g.contino@confartigianatocomo.it
Formazione obbligatoria luoghi di lavoro
Cogliamo l’occasione per ricordare alle imprese che applicano il CCNL Edilizia artigianato/PMI sottoscritto il 4 maggio 2022 da Anaepa/Confartigianato che il nuovo accordo contrattuale, relativamente in particolare alla sicurezza sul lavoro, prevede che l’aggiornamento della formazione di lavoratori, della durata di 6 ore, dovrà essere effettuato ogni tre anni. La nuova periodicità si applica dall’aggiornamento successivo a quello in scadenza alla data di entrata in vigore del CCNL rinnovato (ossia 4 maggio 2022).