NUOVO DECRETO LIMITI RISCALDAMENTO
Il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, ha firmato il Decreto che definisce i nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale e la riduzione di un grado dei valori massimi delle temperature degli ambienti riscaldati, da applicare per la prossima stagione invernale come previsto dal Piano di riduzione dei consumi di gas naturale.
Il decreto prevede la riduzione di un grado dei valori massimi delle temperature degli ambienti riscaldati, mentre il periodo di accensione degli impianti, spiega il Mite, è ridotto di un’ora al giorno e il periodo di funzionamento della stagione invernale 2022-2023 è accorciato di 15 giorni, posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 la data di fine esercizio.
In presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare l’accensione degli impianti termici alimentati a gas anche al di fuori dei periodi indicati al decreto, purché per una durata giornaliera ridotta.
Questa la suddivisione per zone per l’accensione dei riscaldamenti:
1) Zona A: ore 5 giornaliere dal 8 dicembre al 7 marzo;
2) Zona B: ore 7 giornaliere dal 8 dicembre al 23 marzo;
3) Zona C: ore 9 giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo;
4) Zona D: ore 11 giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile;
5) Zona E: ore 13 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile;
6) Zona F: nessuna limitazione.
La zona A è costituita dal Sud Italia e dalle isole; la zona F è quella dell’arco alpino, con città Belluno, Trento e Cuneo. In mezzo, le grandi città: Agrigento, Reggio Calabria, Messina o Trapani nella zona B; Napoli, Imperia e Cagliari nella C; Roma, Firenze, Foggia, Ancona e Oristano nella D; Milano, Torino, Bologna, e L’Aquila nella E.
Al fine di agevolare l’applicazione delle nuove disposizioni, Enea pubblicherà un vademecum con le indicazioni essenziali per impostare correttamente la temperatura di riscaldamento che gli amministratori di condominio potranno rendere disponibile ai condomini. Sono previste delle esenzioni, in particolare non si applicano agli edifici adibiti a luoghi di cura, scuole materne e asili nido, piscine, saune e assimilabili e agli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e simili per i quali le autorità comunali abbiano già concesso deroghe ai limiti di temperatura dell’aria, oltre che agli edifici che sono dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili.
Il decreto prevede la riduzione di un grado dei valori massimi delle temperature degli ambienti riscaldati.
Avendo specificato "impianti alimentati da gas naturale" appare ovvio che gli impianti con teleriscaldamento (generato con metano?) o a pompa di calore non sono tenuti a rispettare questi limiti.
Questo provvedimento darà ancora maggiore impulso alla sostituzione delle caldaie con i nuovi generatori ma, occorre prima di tutto ridurre i consumi e poi fare attenzione ai limiti tecnici anche perché la sostituzione della caldaia con una pompa di calore comporta spesso una verifica di tutto il sistema.