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LA PAROLA ALL`ESPERTO



LAVORO

SUPERDEDUZIONE PER LE NUOVE ASSUNZIONI (120% o 130% costo del lavoro)

L’art. 4 del D.lgs. n. 216/2023 (1° modulo di attuazione della Riforma fiscale), nel rimodulare gli incentivi nei confronti degli operatori economici, ha introdotto, per il periodo d’imposta periodo 2024:

ü una nuova agevolazione riferita alle nuove assunzioni di lavoratori

ü che sostituisce l’agevolazione ACE.

Il comma 6 ha demandato ad apposito Decreto del MEF le disposizioni attuative dell’agevolazione; in applicazione di ciò, è stato recentemente emanato il DM 25/06/2024, pubblicata sul sito del MEF ed in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

L’agevolazione consiste in una maggiorazione della deducibilità fiscale del costo relativo ai nuovi lavoratori assunti.

 

QUANDO?

L’agevolazione ha una portata temporale limitata:

  • applicandosi per il solo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2023;
  • cioè, per il solo periodo 2024 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno “solare”.

 

AMBITO DI APPLICAZIONE

L’agevolazione spetta:

§  ai titolari di reddito d’impresa (ditte individuali, società ed enti commerciali e stabili organizzazioni);

§  agli esercenti arti e professioni (anche in forma di studio associato o di società semplice).

 

SOGGETTI ESCLUSI 

La Relazione illustrativa al DM chiarisce che sono escluse:

§  le imprese che non determinano un reddito d’impresa (produttore agricolo tassato su base catastale ex art. 32, Tuir);

§  i soggetti che determinano il reddito con criteri forfettari (in quanto non deducono in via analitica da costo del lavoro);

§  imprese/professionisti in regime forfettario (al contrario di rientro contribuenti minimi)

§  associazioni che hanno optato per il regime L. 398/91, ecc.

 

Esercizio dell’attività da più di un anno: ulteriore requisito è costituito dal fatto che il contribuente abbia esercitato l’attività da almeno 365 (è richiesto dalla normativa che abbia esercitato l’attività nei 365 giorni antecedenti il primo giorno del  periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2023 (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, devono aver operato dal 1/01/2023 al 31/12/2023, rimanendo escluse le imprese/professionisti costituiti dal 2/01/2023). 

 

Ulteriori soggetti esclusi: l’agevolazione non è riconosciuta alle imprese:

§  in liquidazione ordinaria;

§  assoggettate a liquidazione giudiziale/altri istituti “concorsuali” con finalità “liquidatorie” (concordato preventivo, concordato minore, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, accordi/piani di ristrutturazione da cui deriva l’estinzione dell’impresa). 

 

COME FUNZIONA? 

L’agevolazione consiste nell’assumere il costo dei lavoratori dipendenti di nuova assunzione con contratto a tempo indeterminato, maggiorandolo del 20% ai fini della deduzione ai fini dei redditi/Irap, per un importo pari al 20% (il costo dei neoassunti diviene deducibile per il 120%).

A tal fine è necessario individuare 2 parametri specifici:

§  il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato occupati;

§  l’incremento del costo del lavoro complessivo.

 

L’agevolazione è subordinata al fatto che sussista “incremento occupazionale” al termine del periodo, che va visto sotto un duplice aspetto di consistenza numerica:

a)    requisito - dipendenti a tempo indeterminato: è verificato se:

§  il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al 31/12/2024 (termine del periodo                      d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2023)

§  è superiore al numero di dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d’imposta precedente (periodo 2023).

b)    requisito tutti i dipendenti (a tempo indeterminato o meno): il cd. incremento occupazionale complessivo è verificato se:

§   il numero totale al 31/12/2024 dei lavoratori dipendenti

§   è superiore a quello dei dipendenti  mediamente occupati nel 2023.

In entrambi i requisiti, in caso in caso di invarianza (o riduzione) del numero sul 2024 rispetto a quello   calcolato sul 2023 non spetta alcuna agevolazione.

 

Per quanto attiene la consistenza:

§  nel 2024: non rileva quando il dipendente è assunto (non va operato alcun “ragguaglio”); naturalmente, l’agevolazione per i dipendenti assunti in prossimità del 31/12/2024 sarà ridotta in quanto anche il relativo costo del lavoro risultava di entità modesta

§  nel 2023: va calcolato un dato “medio”.

 

INCREMENTI OCCUPAZIONALI RILEVANTI 

Il decreto dettaglia le regole da considerare nella determinazione delle nuove assunzioni (incremento occupazionale di lavoratori a tempo indeterminato, nonché dell’incremento occupazionale complessivo), che risultano ispirate anche a finalità antiabuso ed a criteri di territorialità.

In particolare:

§  dipendenti part-time: rilevano in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate rispetto a quelle previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato;

§  conversione di contratto: è rilevante la conversione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.

Per quanto attiene le disposizioni antiabuso, è previsto che non rilevano le assunzioni:

§  passaggi infra gruppo: da altra società del gruppo laddove il rapporto di lavoro dipendente con quest’ultima si è interrotto a decorrere dal 30/12/2023;

§  operazioni aziendali straordinarie: di dipendenti i cui contratti sono ceduti a seguito di trasferimenti di azienda/rami di azienda (o di cessione del contratto di dipendente ex art. 1406, c.c.).

 

Distacco di personale: ai fini del calcolo di entrambi gli incrementi occupazionali (complessivo e dei soli lavoratori a tempo indeterminato), i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in distacco:

§  non rilevano per l’impresa distaccataria;

§  mentre rilevano per l’impresa distaccante (ad eccezione del caso in cui effettuato un distacco all’estero, nel qual caso opera quanto indicato nel paragrafo precedente).

Somministrazione di lavoro: ai fini del calcolo di entrambi gli incrementi occupazionali, i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato (presso la società di somministrazione):

§  rilevano per l’impresa utilizzatrice in ragione della durata dell’utilizzo;

§  non rilevano per l’impresa di somministrazione del lavoratore. 

 

CALCOLO

 MEDIA ANNO 2023 

Il comma 6 indica le modalità di calcolo della media occupazionale relativa:

§  sia ai dipendenti a tempo indeterminato;

§  che al numero complessivo dei dipendenti del periodo d’imposta 2023.

Entrambe le medie sono calcolate con il criterio delle cd. “ULA” (Unità lavorative per Anno) adottate in numerosi altri ambiti (es: per definire la dimensione dell’impresa), cioè sommando i rapporti:

§  tra il numero dei giorni di lavoro previsti da contratto in relazione a ciascun lavoratore dipendente;

§   365 giorni (o 366 se il periodo d’imposta in corso al 31/12/2023 include il 29/02/2024). 

 

La voce di costo sulla quale applicare la maggiorazione del 20% è calcolata come minor importo tra i seguenti costi del periodo 2024:

a)    costo “pieno” dei nuovi assunti a tempo indeterminato

b)    incremento, rispetto al periodo precedente, del costo complessivo del personale (si cui alla   voce B.9) di Conto economico di cui all’art. 2425, C.c).

 

Pertanto, laddove il costo del lavoro riferito ai lavoratori in forza del 2023 risulti ridotto nell’anno 2024, una quota del costo del lavoro dei neoassunti 2024 a tempo indeterminato non potrà essere maggiorata (ma andrà ridotta del decremento del costo del lavoro dei dipendenti se forza nl 2023).

 

ASSUNZIONI DI LAVORATORI SVANTAGGIATI 

In caso di assunzione lavoratori inclusi in particolari categorie “meritevoli di maggiore tutela”, la norma previsto che con DM individuati particolare coefficiente di maggiorazione non superiore al 10% (pertanto la maggiorazione passerà dal 20% al 30%).

Le categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela sono le seguenti:

§  lavoratori molto svantaggiati (art. 2, n. 99), Reg. (UE) n. 651/2014;

§  persone con disabilità ex art. 1, L. n. 68/1999; persone svantaggiate ex art. 4, L. n. 381/91; ex degenti di ospedali psichiatrici (anche giudiziari); soggetti in trattamento psichiatrico; tossicodipendenti; alcolisti; minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare; persone detenute/internate negli istituti penitenziari; condannati/internati ammessi alle misure alternative e al lavoro all`esterno, ex art. 21, L. n. 354/1975;

§  donne di qualsiasi età con almeno 2 figli minori o prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi residenti nel Mezzogiorno (Regioni ammissibili ai finanziamenti nell`ambito dei fondi strutturali della UE) ed aree di cui all`art. 2, n. 4), lett. f), Reg. (UE) n. 651/2014, annualmente individuate con DM del Ministro del lavoro (caratterizzate da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici in Italia);

§  donne vittime di violenza, inserite nei percorsi di protezione debitamente certificati dai centri antiviolenza di cui all`art. 5-bis, DL n. 93/2013, da cui sia derivata la deformazione o lo sfregio permanente del viso accertato dalle competenti commissioni mediche di verifica;

§  giovani ammessi agli incentivi all`occupazione giovanile di cui all`art. 27, co. 1, DL n. 48/2023

§  lavoratori con sede di lavoro situata in regioni con PIL pro capite 2018 < 75% della media UE (Basilicata, Calabria, Campani, Puglia e Sicilia) o con PIL pro capite 2018 < 90% della media UE (Abruzzo, Molise e Sardegna), ed un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale;

§  già beneficiari del reddito di cittadinanza (artt. da 1 a 13, DL n. 4/2019) che siano decaduti dal beneficio (ex art. 1, co. 313 e 318, L. 197/2022) e non presentino i requisiti per accedere all`Assegno di inclusione (ex art. 1 e segg., DL n. 48/2023).

N.B.: nel caso in cui le maggiorazioni vanno applicate sull’incremento complessivo del costo del lavoro, in quanto inferiore all’incremento complessivo del costo del lavoro dei lavoratori assunti a tempo indeterminato, le maggiorazioni del 20% e del 30% si applicheranno in proporzione agli incrementi dei rispettivi costi (dei lavoratori “ordinari” tempo indeterminato e dei lavoratori “svantaggiati” a tempo indeterminato

Esempio ministeriale

-   Nuove assunzioni categoria lavoratori con coefficiente di maggiorazione del 20% - costo effettivo 1.000

-   Nuove assunzioni di lavoratori con coefficiente di maggiorazione del (20+10) 30% - costo effettivo 600

-   Costo effettivo delle nuove assunzioni = 1.000 + 600 = 1.600

-   Incremento del costo complessivo del personale dipendente 1.200

In tal caso il costo effettivo del personale su cui calcolare la maggiorazione per ciascuna categoria di lavoratori deve essere ridotto proporzionalmente in base al rapporto esistente tra il costo effettivo totale (1.600) delle 2 categorie:

ü      / 1600 x 100 = 62,5%

ü      600 / 1600 x 100 = 37,5%

Le suddette percentuali consentono di ripartire proporzionalmente l’incremento del costo del personale dipendente (1.200) che è l’importo a cui, in questo caso, si applica la maggiorazione del 20 e del 30%:

§ 1.200 x 62,5% = 750, a cui si applica la maggiorazione del 20%,

§ 1.200 x 37,5% = 450, a cui si applica la maggiorazione del 30%.