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LA PAROLA ALL`ESPERTO



LAVORO

CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE – PrestO

Definizione e campo di applicazione 

Il contratto di prestazione occasionale (PrestO) è il contratto mediante il quale un soggetto utilizzatore acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità.

Possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale: professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni ed altri enti di natura privata, Pubbliche Amministrazioni per esigenze temporanee o eccezionali.

Il predetto contratto non deve essere confuso con le cosiddette prestazioni occasionali, relativamente alle quali il

Diritti e vincoli 

I l prestatore ha diritto all`assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata INPS, all`assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed al rispetto delle norme in materia di orario di lavoro, con particolare riguardo a riposo giornaliero, pause e riposi settimanali.

Ai committenti persone ?siche, non nell`esercizio dell`attività professionale o d` impresa, è dedicato un istituto apposito denominato `Libretto Famiglia`.

Sulla base della esperienza maturata nella gestione della precedente forma di lavoro occasionale (il lavoro accessorio o `voucher`), con evidenti ?ni antielusivi la norma prevede una serie di vincoli che pregiudicano la possibilità di avvalersi del contratto di prestazione occasionale agli utilizzatori che non soddisfano i requisiti richiesti. 

Settori esclusi 

È precluso l`utilizzo di PrestO nell`ambito dell`esecuzione di appalti di opere o servizi ed alle imprese dell`edilizia e di settori af?ni, alle imprese esercenti l`attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, alle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere.

Limiti quantitativi 

È stato introdotto il principio secondo il quale il rispetto dei limiti quantitativi previsti per il prestatore di lavoro ed il committente costituisce il criterio per considerare come genuine le prestazioni di lavoro occasionali (art. 54-bis, D.L. n. 50/2017). In particolare, con riferimento ad 1 anno civile, si intendono come lavoro occasionale le prestazioni che danno luogo:

-       per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

-       per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore dapprima a 5.000 euro, importo elevato a 10.000 euro a decorrere dal 2023. A decorrere dal 5 maggio 2023, tale importo è elevato a 15.000 euro per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento

-       per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro;

-       per ciascun prestatore, per le attività degli steward negli impianti sportivi, svolte nei confronti di società sportive di cui alla L. n. 91/1981, a compensi di importo complessivo non superiore a 5.000 euro. 

Per le stesse società, inoltre, non si applica il limite di compenso erogabile da ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori.

Tali limiti si applicano anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell`ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili, di cui al codice ATECO 93.29.1.

Limiti di durata 

Sono previsti limiti di durata pari a:

  per la generalità degli utilizzatori, 280 ore nell`arco dello stesso anno civile (1° gennaio-31  dicembre).

Rapporti di lavoro precedenti 

È vietato utilizzare prestazioni di lavoro occasionali fornite da soggetti con i quali l`utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa. Il divieto non trova applicazione con riferimento al personale utilizzato attraverso la somministrazione di lavoro.

Limiti dimensionali 

A decorrere dal 2023, il limite dimensionale è ?ssato per tutte le aziende in 10 lavoratori subordinati assunti a tempo indeterminato. A decorrere dal 5 maggio 2023, per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle ?ere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento, tale limite è innalzato ?no a 25 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Le aziende alberghiere e le strutture ricettive del settore turismo, a decorrere dal 1° gennaio 2023, possono stipulare accordi di prestazioni occasionali con i lavoratori anche se non appartenenti alle predette categorie.

In precedenza, i committenti imprenditori e non imprenditori non dovevano avere alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato; ai ?ni della veri?ca, il periodo da assumere a riferimento era il semestre che va dall`ottavo al terzo mese antecedente la data dello svolgimento della prestazione lavorativa occasionale.

Per le aziende alberghiere e le strutture ricettive operanti nel settore del turismo, il limite dimensionale oltre il quale era vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale era stato innalzato a 8 dipendenti a tempo indeterminato, a condizione che tali prestazioni fossero effettuate da:

      titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;

      giovani di età inferiore a 25 anni, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado o presso l’università;

      percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) o di altre prestazioni di sostegno al reddito;

      disoccupati che abbiano presentato in forma telematica la dichiarazione di immediata disponibilità.

Compenso orario minimo 

La misura minima oraria del compenso è pari a 9 euro.

L`importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di 4 ore lavorative, pari a euro 36, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a 4 ore. La misura del compenso delle ore successive è liberamente fissata dalle parti, purché nel rispetto della misura minima di retribuzione oraria di 9 euro (INPS circ. n. 107/2017).

Contribuzione

Sono interamente a carico dell`utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata, nella misura del 33% del compenso, e il premio dell`assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nella misura del 3,5% del compenso.

In relazione al compenso minimo orario di euro 9, la misura dei predetti oneri è pari a euro 2,97 (INPS) ed euro 0,32 (INAIL). Sui versamenti complessivi effettuati dall`utilizzatore sono dovuti gli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e dell`erogazione del compenso al prestatore nella misura dell`1%.

Ai fini dell`individuazione del costo complessivo sostenuto dall`utilizzatore, gli importi relativi agli oneri contributivi e di gestione si sommano alla misura del compenso.

Comunicazione preventiva all`INPS

Al fine di dare decorrenza alla prestazione, l`utilizzatore deve trasmettere almeno 1 ora prima dell`inizio della prestazione stessa, attraverso la piattaforma informatica INPS o utilizzando i servizi di contact center INPS, una dichiarazione preventiva contenente le seguenti informazioni:

-       i dati anagrafici e identificativi del prestatore;

-       il luogo di svolgimento della prestazione;

-       l`oggetto della prestazione;

-       la data e l`ora di inizio e di termine della prestazione;

-       il compenso pattuito per la prestazione: se la prestazione è di durata non superiore a 4 ore continuative nell`arco della giornata il compenso non può essere inferiore a 36 euro.

Come riscontro rispetto a tale comunicazione, il prestatore riceve, attraverso un SMS telefonico o un messaggio di posta elettronica, una contestuale notifica della prestazione dichiarata.

Regime fiscale dei compensi

I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

Sanzioni e sicurezza

In caso di superamento dei limiti prescritti o di violazione degli obblighi sono previste sanzioni che vanno dalla trasformazione del rapporto di lavoro, a sanzioni amministrative pecuniarie, alla maxisanzione.

Le disposizioni su salute e sicurezza nei confronti dei prestatori si applicano nei casi di prestazioni svolte a favore di committente imprenditore o professionista. Negli altri casi si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008.


A cura di Giuseppe Contino