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LA PAROLA ALL`ESPERTO



LAVORO

FLUSSI DI INGRESSO 2022

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2023 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 dicembre 2022, contenente la “Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2022”.

 

Il suddetto DPCM autorizza, complessivamente, per il 2022, una quota massima di 82.705 ingressi

per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale, e di lavoro autonomo.

 

LAVORO NON STAGIONALE E AUTONOMO

Il DPCM 29 dicembre 2022 autorizza, nell’ambito della suddetta quota massima, l’ingresso in Italia di 38.705 cittadini extracomunitari per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, comprese le quote (7.000 unità) da riservare alla conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e autonomo dei permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo.

In dettaglio, gli ingressi autorizzati riguardano:

  • per motivi di lavoro subordinato non stagionale nei settori autotrasporto merci per conto terzi, edilizia, turistico-alberghiero, meccanica, telecomunicazioni, alimentare e cantieristica navale, 30.105 cittadini dei Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria, così ripartiti:
  • 24.105 lavoratori subordinati non stagionali provenienti da Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina;
  • 6.000 lavoratori subordinati non stagionali provenienti da Paesi con i quali nel corso dell’anno 2023 entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria;
  • 1000 cittadini extracomunitari residenti all’estero che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d’origine (art. 23, D.Lgs n. 286/1998);
  • per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, 100 cittadini di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela;
  • per motivi di lavoro autonomo, 500 cittadini extracomunitari residenti all’estero appartenenti alle seguenti categorie:
  • imprenditori di società che svolgono attività di interesse per l’economia italiana che effettua un investimento non inferiore a 500.000 euro, che comporti la creazione di almeno 3 nuovi posti di lavoro;
  • liberi professionisti esercenti professioni regolamentate o vigilate, oppure non regolamentatevigilate, oppure non regolamentate ma comprese negli elenchi curati dalla pubblica amministrazione;
  • titolari di cariche societarie di amministrazione e controllo di cui al Decreto interministeriale n. 850/2011;
  • artisti di chiara fama internazionale o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici e privati;
  • cittadini stranieri per la costituzione di imprese “start up innovative” ai sensi della Legge n. 221/2012, in presenza dei requisiti previsti dalla norma e a favore dei quali sia riconducibile un rapporto di lavoro di natura autonoma con l’impresa. 

Conversioni permessi di soggiorno in lavoro subordinato e autonomo 

Come sopra anticipato, il DPCM 29 dicembre 2022 autorizza:

 - la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di

 - 4.400 permessi di soggiorno per lavoro stagionale,

- 2.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale,

- 200 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea;

- la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di:

- 370 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale,

- 30 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea.

Le quote per lavoro subordinato, stagionale e non stagionale (comprese le conversioni) saranno ripartite a livello territoriale dal Ministero del Lavoro, tramite il sistema informatizzato SILEN, sulla base delle effettive domande che perverranno agli Sportelli Unici per l’Immigrazione e del fabbisogno segnalato a livello territoriale. In presenza di significative quote non utilizzate, decorsi 120 giorni dalla pubblicazione del DPCM 29 dicembre 2022, queste potranno essere diversamente ripartite.

 

LAVORO STAGIONALE

Il DPCM 29 dicembre 2022 autorizza l’ingresso in Italia di 44.000 cittadini extracomunitari per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero, da ripartire tra le Regioni e le Province autonome a cura del Ministero del Lavoro.

La suddetta quota (44.000 ingressi) riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.

 Nella medesima quota sono compresi:

- 1.500 ingressi riservati ai lavoratori non comunitari, provenienti dai suddetti Paesi, che siano entrati in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei 5 anni precedenti e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale;

- 22.000 ingressi riservati, per il solo settore agricolo, ai lavoratori non comunitari, provenienti dai suddetti Paesi, le cui istanze di nulla osta all’ingresso in Italia per lavoro stagionale anche pluriennale siano presentate, in nome e per conto dei datori di lavoro, dalle seguenti organizzazioni professionali dei datori di lavoro Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Copagri, Alleanza delle cooperative (Lega cooperative e Confcooperative).

 

INVIO DELLE DOMANDE E MODULISTICA

Le domande di nulla osta potranno essere inviate, esclusivamente con modalità telematiche, dalle ore 9.00 del 27 marzo 2023 fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre 2023. 

Per i cittadini di Paesi con i quali, nel corso del 2023, entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria (6.000 unità), il termine di presentazione delle domande decorre dalle ore 9.00 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’accordo di cooperazione sulla G.U.  

L’applicativo per la precompilazione delle domande di nulla osta è già disponibile sul sito del Ministero dell’Interno, all’indirizzo https://portaleservizi.dlci.interno.it.

Il sistema sarà disponibile fino al 22 marzo 2023, con orario 8.00 - 20.00 tutti i giorni della settimana, compresi sabato e domenica. 

I modelli da utilizzare sono i seguenti: 

Modello B

Richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per i lavoratori di origine italiana

 

Modello VA

Domanda di verifica della sussistenza di una quota per la conversione del permesso di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato

 

Modello VB

Domanda di verifica della sussistenza di una quota per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Modello Z

Domanda di verifica della sussistenza di una quota per lavoro autonomo e di certificazione attestante il possesso dei requisiti per lavoro autonomo

Modello LS

Richiesta nulla osta al lavoro subordinato per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno UE

Modello LS1

Richiesta di nulla osta al lavoro domestico per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

 

Modello LS2

Domanda di verifica della sussistenza di una quota per lavoro autonomo e di certificazione attestante il possesso dei requisiti per lavoro autonomo per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno UE

 

Modello BPS

Richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per cittadini stranieri che hanno completato programmi di istruzione e formazione nei paesi di origine nell’ambito di progetti finanziati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel quadro di Avvisi pubblici

 

Modello B2020

Nulla osta/Comunicazione al lavoro subordinato per settori di autotrasporto, edilizia, turistico/alberghiero, meccanica, telecomunicazioni, alimentare e cantieristica navale

Modello C-Stag

Richiesta di nullaosta/Comunicazione al lavoro subordinato stagionale

 

Le istanze saranno trattate in base all’ordine cronologico di presentazione.

 

RICHIESTA DI PERSONALE

Il DPCM 29 dicembre 2022 introduce un nuovo adempimento per i datori di lavoro richiedenti un lavoratore straniero residente all’estero: è necessario verificare presso il Centro per l’Impiego competente, prima dell’invio della richiesta di nulla osta al lavoro allo Sportello Unico per l’Immigrazione per instaurare un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, l’eventuale disponibilità in Italia di lavoratori con le caratteristiche desiderate. La verifica va effettuata, da parte del datore di lavoro interessato, tramite la presentazione del modello di richiesta di personale predisposto dall’ANPAL (reperibile al link https://www.anpal.gov.it/-/flussi-d-ingresso-dei-lavoratori-non-comunitari- e-adempimenti-dei-centri-per-l-impiego) e di seguito riportato. 

La verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale non è richiesta ai fini dell’istanza di nulla osta al lavoro per l’ingresso di lavoratori stagionali (art. 24 TUI), nei settori agricolo e turistico-alberghiero, né per le istanze di ingresso di lavoratori che hanno frequentato e completato i percorsi di formazione all’estero (art. 23 TUI).

 

 


A cura di Giuseppe Contino