Al fine di incrementare l`occupazione e al tempo stesso di contrastare il lavoro non regolare è stata introdotta in Italia una nuova tipologia di contratto, denominato `lavoro intermittente` o `a chiamata` o, usando un termine inglese già diffuso nella pratica, `job on call`.
Si tratta di un particolare modello di lavoro subordinato caratterizzato da prestazioni discontinue da rendersi secondo le necessità del datore di lavoro, nel rispetto delle causali di utilizzo individuate dalla contrattazione collettiva, ovvero in assenza dalla legge.
Con il contratto di lavoro intermittente un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa chiamando, appunto, il lavoratore ad effettuare le lavorazioni nei limiti indicati dalla legge.
Ciò che caratterizza il lavoro intermittente è l`alternarsi di fasi in cui non vi è effettiva prestazione lavorativa ma semplice attesa della chiamata da parte del datore di lavoro (la c.d. disponibilità) e fasi in cui vi è effettiva prestazione di lavoro.
Il datore di lavoro, nel richiedere la prestazione lavorativa, dovrà rispettare comunque il preavviso formalizzato nel contratto di lavoro, il quale, in ogni caso, non può essere inferiore ad un giorno
Esistono, infatti, due tipologie di contratto di lavoro intermittente:
Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato a tempo determinato o indeterminato.
Prestazioni ammesse
Il contratto di lavoro intermittente può essere concluso:
1 | Custodi |
2 | Guardiani diurni e notturni, guardie daziarie |
3 | Portinai |
4 | Fattorini (esclusi quelli che svolgono mansioni che richiedono una applicazione assidua e continuativa), uscieri e inservienti |
5 | Camerieri, personale di servizio e di cucina negli alberghi, trattorie, esercizi pubblici in genere, carrozze-letto, carrozze ristoranti e piroscafi, a meno che nelle particolarità del caso, a giudizio dell`Ispettorato dell`industria e del lavoro, manchino gli estremi di cui all`art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 |
6 | Pesatori, magazzinieri, dispensieri ed aiuti |
7 | Personale addetto alla estinzione degli incendi |
8 | Personale addetto ai trasporti di persone e di merci: Personale addetto ai lavori di carico e scarico, esclusi quelli che a giudizio dell`Ispettorato dell`industria e del lavoro non abbiano carattere di discontinuità |
9 | Cavallanti, stallieri e addetti al governo dei cavalli e del bestiame da trasporto, nelle aziende commerciali e industriali |
10 | Personale di treno e di manovra, macchinisti, fuochisti, manovali, scambisti, guardabarriere delle ferrovie interne degli stabilimenti |
11 | Sorveglianti che non partecipino materialmente al lavoro |
12 | Addetti ai centralini telefonici privati |
13 | Personale degli ospedali, dei manicomi, delle case di salute e delle cliniche, fatta eccezione per il personale addetto ai servizi di assistenza nelle sale degli ammalati, dei reparti per agitati o sudici nei manicomi, dei reparti di isolamento per deliranti o ammalati gravi negli ospedali, delle sezioni specializzate per ammalati di forme infettive o diffusive, e, in genere, per tutti quei casi in cui la limitazione di orario, in relazione alle particolari condizioni della assistenza ospedaliera, sia riconosciuta necessaria dall`Ispettorato dell`industria e del lavoro, previo parere del medico provinciale |
14 | Commessi di negozio nelle città con meno di cinquantamila abitanti a meno che, anche in queste città, il lavoro dei commessi di negozio sia dichiarato effettivo e non discontinuo con ordinanza del prefetto, su conforme parere delle organizzazioni padronali ed operaie interessate, e del capo circolo dell`Ispettorato dell`industria e del lavoro competente per territorio |
15 | Personale addetto alla sorveglianza degli essiccatoi |
16 | Personale addetto alla sorveglianza degli impianti frigoriferi |
17 | Personale addetto alla sorveglianza degli apparecchi di sollevamento e di distribuzione di acqua potabile |
18 | Personale addetto agli impianti di riscaldamento, ventilazione e inumidimento di edifici pubblici e privati |
19 | Personale addetto agli stabilimenti di bagni e acque minerali, escluso il personale addetto all`imbottigliamento, imballaggio e spedizione |
20 | Personale addetto ai servizi di alimentazione e di igiene negli stabilimenti industriali |
21 | Personale addetto ai servizi igienici o sanitari, dispensari, ambulatori, guardie mediche e posti di pubblica assistenza, a meno che, a giudizio dell`Ispettorato corporativo, manchino nella particolarità del caso, gli estremi di cui all`art. 6 del Regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (prestazioni discontinue o di semplice attesa o custodia) |
22 | Barbieri, parrucchieri da uomo e da donna nelle città con meno di centomila abitanti, a meno che, anche in queste città, il lavoro dei barbieri e parrucchieri da uomo e da donna sia dichiarato effettivo e non discontinuo con ordinanza del prefetto su conforme parere delle organizzazioni padronali ed operaie interessate e del capo circolo dell`Ispettorato dell`industria e del lavoro competente per territorio |
23 | Personale addetto alla toeletta (manicure, pettinatrici) |
24 | Personale addetto ai gazometri per uso privato |
25 | Personale addetto alla guardia dei fiumi, dei canali e delle opere idrauliche |
26 | Personale addetto alle pompe di eduzione delle acque se azionate da motori elettrici |
27 | Personale addetto all`esercizio ed alla sorveglianza dei forni a fuoco continuo nell`industria della calce e cemento, a meno che, a giudizio dell`Ispettorato del lavoro, nella particolarità del caso, concorrano speciali circostanze a rendere gravoso il lavoro. Fuochisti adibiti esclusivamente alla condotta del fuoco nelle fornaci di laterizi, di materiali refrattari, ceramiche e vetrerie |
28 | Personale addetto nelle officine elettriche alla sorveglianza delle macchine, ai quadri di trasformazione e di distribuzione, e alla guardia e manutenzione delle linee e degli impianti idraulici, a meno che, a giudizio dell`Ispettorato dell`industria e del lavoro, la sorveglianza, nella particolarità del caso, non assuma i caratteri di cui all`art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 |
29 | Personale addetto alla sorveglianza ed all`esercizio: a) degli apparecchi di concentrazione a vuoto; b) degli apparecchi di filtrazione; c) degli apparecchi di distillazione; d) dei forni di ossidazione, riduzione e calcinazione nelle industrie chimiche, a meno che si tratti di lavori che, a giudizio dell`Ispettorato dell`industria e del lavoro, non rivestano i caratteri di cui all`art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955; e) degli impianti di acido solforico e acido nitrico; f) degli apparecchi per l`elettrolisi dell`acqua; g) degli apparecchi per la compressione e liquefazione dei gas |
30 | Personale addetto alle gru |
31 | Capistazione di fabbrica e personale dell`ufficio ricevimento bietole nella industria degli zuccheri |
32 | Personale addetto alla manutenzione stradale |
33 | Personale addetto esclusivamente nell`industria del candeggio e della tintoria, alla vigilanza degli autoclavi ed apparecchi per la bollitura e la lisciviatura ed alla produzione con apparecchi automatici del cloro elettrolitico |
34 | Personale addetto all`industria della pesca |
35 | Impiegati di albergo le cui mansioni implichino rapporti con la clientela e purchè abbiano carattere discontinuo (così detti `impiegati di bureau` come i capi e sottocapi addetti al ricevimento, cassieri, segretari con esclusione di quelli che non abbiano rapporti con i passeggeri), a meno che nella particolarità del caso, a giudizio dell`Ispettorato dell`industria e del lavoro, manchino gli estremi di cui all`art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (prestazioni discontinue o di semplice attesa o custodia) |
36 | Operai addetti alle pompe stradali per la distribuzione della benzina, comunemente detti pompisti, a meno che nella particolarità del caso, a giudizio dell`Ispettorato dell`industria e del lavoro manchino gli estremi di cui all`art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (prestazioni discontinue o di semplice attesa o custodia) |
37 | Operai addetti al funzionamento e alla sorveglianza dei telai per la segatura del marmo, a meno che nella particolarità del caso a giudizio dell`Ispettorato corporativo manchino gli estremi di cui all`art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 |
38 | Interpreti alle dipendenze di alberghi o di agenzie di viaggio e turismo, esclusi coloro che hanno anche incarichi od occupazioni di altra natura e coloro le cui prestazioni, a giudizio dell`Ispettorato corporativo, non presentano nella particolarità del caso i caratteri di lavoro discontinuo o di semplice attesa |
39 | Operai addetti alle presse per il rapido raffreddamento del sapone, ove dall`Ispettorato corporativo sia, nei singoli casi, riconosciuto il carattere discontinuo del lavoro |
40 | Personale addetto al governo, alla cura ed all`addestramento dei cavalli nelle aziende di allevamento e di allenamento dei cavalli da corsa |
41 | Personale addetto esclusivamente al governo e alla custodia degli animali utilizzati per prodotti medicinali o per esperienze scientifiche nelle aziende o istituti che fabbricano sieri |
42 | Personale addetto ai corriponti, a meno che nella particolarità del caso, a giudizio dell`Ispettorato del lavoro, manchino gli estremi di cui all`art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (prestazioni discontinue o di semplice attesa o custodia) |
43 | Artisti dipendenti da imprese teatrali, cinematografiche e televisive; operai addetti agli spettacoli teatrali, cinematografici e televisivi, cineoperatori, cameramen-recording o teleoperatori da ripresa, fotografi e intervistatori occupati in imprese dello spettacolo in genere ed in campo documentario, anche per fini didattici |
44 | Operai addetti esclusivamente alla sorveglianza dei generatori di vapore con superficie non superiore a 50 mq. quando, nella particolarità del caso, detto lavoro abbia carattere di discontinuità, accertato dall`Ispettorato del lavoro |
45 | Operai addetti presso gli aeroporti alle pompe per il riempimento delle autocisterne e al rifornimento di carburanti e lubrificanti agli aerei da trasporto, eccettuati i singoli casi nei quali l`Ispettorato del lavoro accerti l`inesistenza del carattere della discontinuità |
46 | Operai addobbatori o apparatori per cerimonie civili o religiose ove dall`Ispettorato del lavoro sia, nei singoli casi, riconosciuto il carattere discontinuo del lavoro |
In ogni caso, fermi restando i presupposti di instaurazione del rapporto e con l`eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore, con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore alle 400 giornate di effettivo lavoro nell`arco di 3 anni solari; in caso di superamento del predetto periodo, il rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
Esclusioni
E` vietato il ricorso al lavoro intermittente:
In caso di assenza delle condizioni legittimanti la stipulazione del contratto, nonché in caso di violazione dei divieti indicati, i rapporti di lavoro saranno considerati a tempo pieno e indeterminato.
Forma del contratto e adempimenti amministrativi
Il contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato in forma scritta ai fini della prova.
Ai fini degli adempimenti amministrativi previsti per l`assunzione, anche per il contratto intermittente valgono le disposizioni previste in materia di comunicazione entro il giorno precedente l’assunzione ai servizi per l`impiego competenti
Per scongiurare possibili fenomeni elusivi, il legislatore ha previsto uno specifico obbligo di comunicazione connesso non alla sottoscrizione del contratto ma alla chiamata del lavoratore.
In particolare, la normativa vigente ha, infatti, stabilito che, prima dell`inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata con modalità semplificate all’Ispettorato del Lavoro, mediante sms o posta elettronica.
La copia della comunicazione, conservata dal datore di lavoro o dai soggetti abilitati, fa fede, salvo prova di falso, per documentare l`adempimento di legge.
In particolare, il legislatore prevede una sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione, senza possibilità di applicazione della procedura di diffida.
Il contratto di lavoro intermittente si presenta in una duplice versione, rispettivamente, con o senza l`obbligo di corrispondere una indennità di disponibilità a seconda che il lavoratore si vincoli o meno a rispondere alla chiamata.
L`indennità di disponibilità copre i periodi durante i quali il lavoratore rimane in attesa di utilizzazione garantendo la sua disponibilità al datore di lavoro.
L`obbligo di rispondere alla chiamata deve essere espressamente pattuito nel contratto di lavoro intermittente.
Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata del datore di lavoro da parte del prestatore che si è obbligato contrattualmente, ricevendo l`indennità di disponibilità, può costituire motivo di procedura disciplinare e determina la restituzione della quota di indennità di disponibilità riferita al periodo successivo all`ingiustificato rifiuto.
La misura dell`indennità mensile di disponibilità viene stabilita dai contratti collettivi e comunque non può essere inferiore alla misura prevista, ovvero aggiornata periodicamente, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (attualmente pari al 20% della retribuzione prevista dal c.c.n.l. applicato ovvero 20% su minimo, contingenza, E.D.R., ratei mensilità aggiuntive).
A cura di Giuseppe Contino