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LA PAROLA ALL`ESPERTO



FISCO

LE NUOVE REGOLE PER L’EMISSIONE DELLE NOTE DI VARIAZIONE IVA

Il decreto “Sostegni-bis” (Decreto-legge n. 73/2021) ha introdotto modifiche all’articolo 26 del D.P.R. n. 633/1972 in materia di note di variazioni IVA.

Si ricorda che l’articolo 26, comma 2, prevede la possibilità di rettificare in diminuzione l’imponibile e l’imposta sul valore aggiunto in determinati e tassativi casi.

Prima delle modifiche apportate, l`emissione di note di variazione IVA in diminuzione, dell`imponibile e/o dell`imposta, (art. 26 co. 2 e ss. DPR 633/72), poteva avvenire a seguito di:

·         dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili;

·         mancato pagamento in tutto o in parte del corrispettivo da parte del cessionario o committente, a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato (articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267), ovvero di un piano attestato (articolo 67, terzo comma, lettera d), regio decreto n. 267 del 1942), pubblicato nel registro delle imprese;

·         applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente.

A differenza delle note di variazione in aumento, la cui emissione costituisce un obbligo per il cedente o prestatore, le note in diminuzione sono emesse su base facoltativa.

Il decreto “Sostegni-bis” (Decreto-legge n. 73/2021 art. 18), rubricato “Recupero dell’IVA su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali”, ha modificato l’impianto normativo per l’emissione delle note di variazione IVA derivanti dalle procedure concorsuali avviate a decorrere dal 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto).

In particolare, è intervenuto sul diritto di portare in detrazione l’imposta corrispondente alle variazioni in diminuzione, nel caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, del corrispettivo legato a procedure concorsuali.

In base alla nuova normativa, il cedente del bene o il prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione l’imposta e di emettere nota di variazione anche in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, del corrispettivo da parte del cessionario o committente:

·         già a partire dalla data in cui quest’ultimo è assoggettato ad una procedura concorsuale; a tal fine il (comma 10-bis dell’articolo 26, oggetto di modifica), viene chiarito che il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data:

ü  della sentenza di dichiarativa del fallimento;

ü  o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;

ü  o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;

ü  o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

 

Pertanto, in caso di mancata riscossione di crediti vantati nei confronti di cessionari/committenti, implicati in procedure concorsuali, è ora possibile effettuare le variazioni in diminuzione dell’imponibile e dell’imposta fin dall’apertura di dette procedure senza dover attenderne la conclusione.

 Il diritto alla detrazione continua ad essere esercitabile: 

·         dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis, R.D. n. 267/1942);

·         o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato (art. 67, comma 3, lett. d), R.D. n. 267/1942);

·         a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose: in tal caso l’infruttuosità della procedura concorsuale resta condizione indispensabile per l’esercizio del diritto alla detrazione.

Tra le ulteriori modifiche introdotte dal decreto “Sostegni-bis”, si prevede che, nell’ipotesi di procedure quali: fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione straordinaria, accordo di ristrutturazione dei debiti, piano attestato di risanamento), a fronte della nota di variazione in diminuzione del cedente o prestatore, il cessionario o il committente, che abbia già registrato l’operazione ai sensi dell’articolo 25, non è tenuto a registrare la variazione in aumento a norma dell’articolo 23 (registro delle fatture) o dell’articolo 24 (registro dei corrispettivi).

La facoltà di esercitare il diritto alla detrazione da mancato pagamento (note di credito IVA) non si traduce, per il cessionario o il committente, così in un debito o in un minore credito verso l’erario nel caso delle procedure concorsuali.

Qualora il corrispettivo sia pagato successivamente alla data di avvio della procedura concorsuale, il cedente o prestatore dovrà effettuare una variazione dell’imposta in aumento.

Di riflesso, il cessionario o committente, che abbia assolto all’obbligo di registrazione della variazione, ha diritto di portare in detrazione, ai sensi dell’art. 19, l’Iva corrispondente alla variazione in aumento.

Sono state infine apportate modifiche di coordinamento. La prima precisa che, anche nel caso di procedure concorsuali o esecutive individuali, le variazioni possono essere effettuate dal cedente o dal prestatore e dal cessionario o committente anche mediante apposite annotazioni in rettifica sul registro delle fatture, sul registro dei corrispettivi e sul registro degli acquisti.

La seconda stabilisce che le norme (comma 12 articolo 26) si applicano ai soli fini delle procedure esecutive individuali rimaste infruttuose. Viene stabilito che una procedura esecutiva individuale si considera in ogni caso infruttuosa:

 a)    nell`ipotesi di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall`ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare;

b)    nell`ipotesi di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto dall`ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero l`impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità;

c)     nell`ipotesi in cui, dopo che per tre volte l`asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità.

L’articolo 18, comma 2, del “Decreto Sostegni-bis” stabilisce che le disposizioni di cui all`articolo 26:

·         comma 3-bis, lettera a): note di credito IVA emesse a seguito di sottoposizione e procedure concorsuali

·         comma 5, secondo periodo: obblighi di registrazione

del D. P. R. n. 633/1972, si applicano alle procedure concorsuali avviate successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto.

Pertanto, in base al dettato normativo, le novità sopra descritte non valgono per le procedure concorsuali avviate in data antecedente il 26 maggio 2021.


A cura di Francesco Bilancia