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GREEN- PASS NORMA IN VIGORE DAL 1o FEBBRAIO 2022

A seguito di chiarimenti ricevuti dagli Enti preposti, precisiamo che dal 1° febbraio è necessario verificare il Green Pass base, anche a campione, per i clienti di tutte le attività che possiedono locali al chiuso, nei quali ricevono persone.

Questo obbligo vale anche per:

 

  • Meccatronici, carrozzieri, gommisti;
  • Mobilieri, fabbri e serramentisti se hanno uno SHOW-ROOM e/o un UFFICIO in cui ricevono clienti o potenziali clienti;
  • Installatori di impianti (elettrici, antennisti elettronici, termici e idraulici, manutentori), imprese edili che ricevono clienti o potenziali clienti in UFFICIO per concordare lavori, fare preventivi, ricevere pagamenti, ecc.

 

Esclusioni:

  • alimentare e prima necessità: ipermercati, supermercati, discount alimentari, minimercati e altri esercizi specializzati di alimenti vari (è escluso in ogni caso il consumo sul posto, per cui il Green Pass rimane necessario), commercio al dettaglio di prodotti surgelati, commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
  • sanitario: accesso alle strutture sanitarie e socio-sanitarie, nonché alle strutture veterinarie per prevenzione -diagnosi e cura – nonché alle farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica; commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati; commercio al dettaglio di materiale per ottica;
  • veterinario: commercio al dettaglio di animali domestici e di alimenti per animali domestici in esercizi specializzati;
  • di giustizia: accesso agli uffici giudiziari e dei servizi sociosanitari per presentare denunce indifferibili e urgenti o per richiedere interventi giudiziari a tutela di minori o incapaci o ancora per consentire attività di indagini o giurisdizionali per cui è necessaria la presenza della persona convocata;
  • di sicurezza personale: uffici aperti al pubblico delle Forze di Polizia e delle Polizie Locali.
  • trasporto: commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
  • combustibili: commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

Il certificato non è necessario per bambini di età inferiore ai 12 anni e per coloro che sono esenti sulla base di un certificato medico.

Sanzioni

I titolari o i gestori di servizi e attività non esonerati sono tenuti a verificare che l’accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni sul Green pass.
In caso di controlli, potranno essere applicate sanzioni da 400 a 1.000 euro sia all’impresa che ha omesso i controlli, sia i cittadini che accedono ai servizi e alle attività senza green pass base.

Alla terza sanzione accertata può essere disposta la sospensione dell’attività da 1 a 10 giorni.

 

La verifica del certificato

La verifica delle Certificazioni verdi COVID-19 prevede l’utilizzo della app di verifica nazionale VerificaC19, installata su un dispositivo mobile. Tale applicazione consente di verificare l’autenticità e la validità delle certificazioni, senza la necessità di avere una connessione internet (offline) e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore.


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